DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2017 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2017 (GU n.60 del 13-3-2017)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico
dell’immigrazione»;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 4, del testo unico
dell’immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi
d’ingresso individuati nel documento programmatico triennale,
relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, ed inoltre dispone, ai sensi della stessa
norma, che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30
novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto
emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento di attuazione del testo unico
sull’immigrazione;
Considerato che il documento programmatico triennale non e’ stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2
febbraio 2016, concernente la programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato
per l’anno 2016, che ha previsto una quota di ingresso di 17.850
cittadini non comunitari per motivi di lavoro non stagionale,
subordinato ed autonomo, ed una quota di ingresso di 13.000 cittadini
non comunitari per motivi di lavoro stagionale, autorizzando pertanto
una quota complessiva di 30.850 unita’ per l’ingresso in Italia di
lavoratori non comunitari;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante
attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e
di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in
qualita’ di lavoratori stagionali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016;
Considerato che per l’anno 2017 e’ necessario prevedere una quota
di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale,
residenti all’estero, che hanno partecipato a corsi di formazione
professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi
dell’art. 23 del citato testo unico sull’immigrazione, al fine di
assicurare continuita’ ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Rilevato che ai sensi dell’art. 21 del medesimo testo unico
sull’immigrazione e’ opportuno prevedere una quota d’ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana;
Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori
produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per
particolari settori imprenditoriali e professionali;
Ravvisata l’esigenza di consentire la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Ravvisata infine la necessita’ di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in
Italia per l’anno 2017, per le esigenze del settore agricolo e del
settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed
ottimizzare procedure e tempi per l’impiego dei lavoratori stagionali
da parte dei datori di lavoro, e’ opportuno incentivare le richieste
di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota
all’interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Rilevato che ai fini anzidetti puo’ provvedersi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di
programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di
30.850 unita’ per l’ingresso di lavoratori non comunitari,
autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 dicembre 2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole avv. Maria Elena
Boschi, e’ stata conferita la delega per talune funzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri,
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei
lavoratori non comunitari per l’anno 2017, sono ammessi in Italia,
per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di
lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota
complessiva massima di 30.850 unita’.
Art. 2
1. Nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, sono
ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e
di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di
13.850 unita’.
2. Nell’ambito della quota indicata al comma 1, sono ammessi in
Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero,
che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei
Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
3. E’ consentito inoltre l’ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, nell’ambito della
quota indicata al comma 1, di 100 lavoratori di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta
di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
4. Nell’ambito della quota prevista al comma 1, e’ autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;
c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell’Unione europea.
5. E’ inoltre autorizzata, nell’ambito della quota indicata al
comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo
di:
a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;
b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell’Unione europea.
Art. 3
1. E’ consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro
autonomo, nell’ambito della quota prevista all’art. 2, comma 1, di
2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti
alle seguenti categorie :
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite,
nonche’ la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo
espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011,
n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in
presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Art. 4
1. Nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, sono
ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei
settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari
residenti all’estero entro una quota di 17.000 unita’.
2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i
lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),
Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
3. Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del presente
articolo, e’ riservata una quota di 2.000 unita’ per i lavoratori non
comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale
almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore
di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato stagionale.
Art. 5
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente
decreto decorrono:
a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli
articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana;
b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all’art. 4,
dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Art. 6
1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale,
previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali tra le Direzioni territoriali del
lavoro, le Regioni e le Province autonome.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi
quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente
decreto, puo’ effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle
effettive necessita’ riscontrate nel mercato del lavoro, fermo
restando il limite massimo complessivo indicato all’art. 1.
3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con
riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non
comunitari formati all’estero prevista dall’art. 2, comma 2.
Art. 7
Le disposizioni attuative relative all’applicazione del presente
decreto saranno definite, in un’ottica di semplificazione, con
apposita circolare congiunta del Ministero dell’interno e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Roma, 13 febbraio 2017
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 497
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